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TRATTEGGIO
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20.01.2016

Medici e pubblicità

Il Consiglio di Stato “salva” la Fnomceo dalla multa Antistrust di 416 mila euro: è prescritta

Senza entrare nel merito i giudici del Consiglio di Stato hanno accolto, dopo una battaglia durata quasi 2 anni, il ricorso della FNOMCeO contro la sanzione Antitrust in merito alla presenza nel Codice deontologico di norme che limitavano la pubblicità per i professionisti. L'illecito "risulta essersi prescritto anteriormente all’adozione del provvedimento impugnato avvenuta in data 4 settembre 2014", quando è stato sollecitato per la prima volta il pagamento della sanzione.
Per i giudici di Palazzo Spada “l’appello della FNOMCeO deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, accertata la prescrizione dell’illecito, deve essere annullato il provvedimento dell’AGCM 4 settembre 2014, n. 25078”.

I giudici hanno rilevato che “il codice deontologico oggetto di contestazione da parte dell’AGCM risale al 2006 (è stato approvato, insieme alle allegate Linee Guida, dal Consiglio Nazione della FNOMCeO con deliberazione n, 171 del 16 dicembre 2006)”. Inoltre “le successive circolari interpretative, pure menzionate nel provvedimento dell’AGCM, sono state rispettivamente approvate in data 19 luglio 2007 e 20 maggio 2009”.
Ma i giudici sottolineano anche che “il nuovo codice deontologico approvato nel 2014 (anche se menzionato nel provvedimento finale che irroga la sanzione al fine di giustificare il protrarsi dell’illecito) non è stato oggetto di specifica contestazione (che fa specifico riferimento al codice deontologico del 2006 e alle relative linee guida); esso, peraltro, è stato approvato successivamente all’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 3 settembre 2013”.
Per queste ragioni “anche ad assumere come data di consumazione dell’illecito, l’ultima delle circolari interpretative (risalente al maggio 2009), l’illecito risulta, comunque, essersi prescritto anteriormente all’adozione del provvedimento impugnato avvenuta in data 4 settembre 2014, ove per la prima volta si sollecita il pagamento della sanzione nella stessa sede quantificato”.
Il Consiglio di Stato ricorda infatti che “in tema di sanzioni amministrative, poiché l'art. 28, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 rinvia alle norme del codice civile per ciò che concerne l'interruzione della prescrizione, deve riconoscersi l'idoneità ad interrompere il decorso del relativo termine al provvedimento d'irrogazione della sanzione pecuniaria, e d'intimazione del pagamento della relativa somma, solo se ed al momento in cui esso sia notificato o comunque portato a conoscenza del debitore, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore a norma dell'art. 2943 c.c. Nel caso di specie la notificazione del provvedimento è avvenuta in data 24 settembre 2014”.

(Fonte: www.quotidianosanita.it)
 

autore: Ufficio stampa Fnovi